Contributo straordinario per la fornitura di energia elettrica
Per l’anno 2025 viene riconosciuto un contributo straordinario del valore di 200 euro sulle forniture di energia elettrica dei clienti domestici con valori dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) fino a 25.000 euro.
Energie Mareo
Abbiamo creato il marchio Energie Mareo per il mercato libero.
Qui desideriamo presentarvi le nostre offerte. Grazie alla struttura dei prezzi flessibili sul mercato libero, siamo in grado di offrirvi la soluzione migliore in base al tipo di utilizzo dell’energia elettrica.
Siamo un partner locale affidabile, che si occupa di tutte le vostre esigenze. Garantiamo un servizio rapido e orientato al cliente.
Offerte
Offerta domestica 1
- Sconto di 9 % per la materia prima di energia elettrica*
- Fornitura di energia verde
- Quota fissa mensile: 5,00 €/mese
- Accise ed altre componenti, che devono essere versate ad enti nazionali, verranno anche in futuro fatturate (come da delibere TIT, TIME e TIC – www.arera.it)
*Il prezzo energia é composto dal prezzo nazionale di borsa PUN per fascia (F1, F2 e F3) e da un diritto fisso per la gestione
Offerta domestica 2
- Sconto di 9 % per la materia prima di energia elettrica*
- Quota fissa mensile: 5,00 €/mese
- Accise ed altre componenti, che devono essere versate ad enti nazionali, verranno anche in futuro fatturate (come da delibere TIT, TIME e TIC – www.arera.it)
Offerta per altri usi e clienti business 1
-
Sconto per la materia prima di energia elettrica* in questi scaglioni (consumo annuo):
0 - 50.000 kWh: 9%
50.000 kWh – 100.000 kWh: 10%
oltre 100.000 kWh: 11% - Fornitura di energia verde
- Quota fissa mensile: 10,00 €/mese
- Accise ed altre componenti, che devono essere versate ad enti nazionali, verranno anche in futuro fatturate (come da delibere TIT, TIME e TIC – www.arera.it)
- Su richiesta le forniremo gratuitamente una targhetta per evidenziare l’utilizzo di energia verde.
*Il prezzo energia é composto dal prezzo nazionale di borsa PUN per fascia (F1, F2 e F3) e da un diritto fisso di gestione
Offerta per altri usi e clienti business 2
-
Sconto per la materia prima di energia elettrica* in questi scaglioni (consumo annuo):
0 - 50.000 kWh: 9%
50.000 kWh – 100.000 kWh: 10%
oltre 100.000 kWh: 11% - Quota fissa mensile: 10,00 €/mese
- Accise ed altre componenti, che devono essere versate ad enti nazionali, verranno anche in futuro fatturate (come da delibere TIT, TIME e TIC – www.arera.it)
Solo per utenti nella nostra rete di distribuzione.
Info Clienti:
La bolletta dell’energia elettrica ha le seguenti componenti:
Spese oneri di sistema (componenti AUC):
Queste vengono pubblicate trimestralmente dall’Autorità per l’energia elettrica e variano a seconda delle spese del sistema nazionale per l’energia elettrica. Questi costi sono pagati da tutti i clienti di energia elettrica e gli introiti vanno completamente versati ad un ente nazionale. Ci sono tre tipi di costo: per il consumo, per utente e per la potenza.
Spese per trasporto e per la gestione del contatore:
Si tratta di compensi per il trasporto nelle reti di trasmissione, la distribuzione locale e i servizi di misurazione per il cliente finale. Tali prezzi continueranno ad essere fissati dall’autorità di regolamentazione. Ci sono prezzi per il consumo, per utente e per potenza.
Spese per la materia energia elettrica:
Oneri per l’acquisto di energia come materia prima sul mercato dell’elettricità. Si tratta di varie attività di approvvigionamento elettrico, di servizi di regolamentazione e di commercio al dettaglio, nonché di copertura delle perdite di trasmissione. Qui ci sono prezzi per il consumo e per utente.
Tasse:
Sono le accise doganali sui consumi e l’IVA. L’IVA ridotta a 10% si applica per gli utenti domestici.
La sua fornitura avrà energia elettrica verde che vuol dire che è stata prodotta da fonti rinnovabili e poi certificata. Nei tempi del cambiamento climatico la produzione di energia elettrica tramite fonti rinnovabili è molto importante. Sulla base di questa responsabilità, produciamo energia CO2-neutra da energia idroelettrica locale.
Abbiamo creato un nuovo marchio per il mercato libero: Energie Mareo. Questo marchio le garantisce un contatto diretto per la fornitura di energia elettrica ed un veloce completamento di aumenti di potenza, nuovi allacciamenti ecc. e di ogni altra sua esigenza. Vogliamo mantenere questo prezioso contatto diretto con Lei. Senza questo nostro nuovo marchio ogni completamento delle Sue esigenze sarebbe stato più indiretto.
Con un fornitore diverso sul mercato libero tutte le comunicazioni con il gestore di rete devono essere gestite tramite i contatti con questo fornitore. Ciò significa canali amministrativi più lunghi e, di conseguenza, tempi di attesa per il trattamento delle attività tecniche.
Recapito postale e indirizzo di posta elettronica per l’inoltro in forma scritta di reclami:
Officina Elettrica San Vigilio di Marebbe SPA
str. Plan de Corones 38
39030 Marebbe
Indirizzo mail: info@energie-mareo.it
Il reclamo dovrà contenere i seguenti elementi minimi: a) il nome ed il cognome; b) l’indirizzo di fornitura; c) l’indirizzo postale, se diverso dall’indirizzo di fornitura, o di posta elettronica per l’invio della risposta scritta; d) il servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (elettrico); e) il POD o, qualora non disponibile, il codice cliente; f) una breve descrizione dei fatti contestati.
Modulo per il reclamo scritto
Modulo per il reclamo scritto per fatturazione di importi anomali
È fatta salva la possibilità per il cliente finale di inviare al venditore il reclamo scritto senza utilizzare il modulo di cui al comma precedente, purché la comunicazione contenga almeno gli elementi minimi di cui sopra necessari a consentire l’identificazione del cliente finale che sporge reclamo e l’invio della risposta motivata scritta.
Il Servizio Conciliazione dell’Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA) è uno strumento gratuito di tutela dei clienti finali di energia elettrica e gas, che agevola la risoluzione della controversia insorta con l’operatore (venditore e/o distributore di energia), facendo incontrare le parti via web o in call conference alla presenza di un conciliatore in veste di facilitatore dell’accordo.
Il tentativo di conciliazione dinanzi al Servizio Conciliazione è obbligatorio quale condizione di procedibilità dell’azione giudiziale.
Possono attivare il Servizio Conciliazione per il settore elettrico: tutti i clienti domestici e i clienti non domestici connessi in bassa tensione (BT) e media tensione (MT).
L’eventuale accordo concluso tra le parti al termine della procedura è titolo esecutivo, cioè può essere fatto valere dinanzi al giudice competente in caso di mancato rispetto degli impegni assunti. È possibile presentare la domanda di conciliazione al Servizio Conciliazione dopo aver presentato reclamo scritto all’operatore e aver ricevuto una risposta scritta ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 40 giorni dall’invio del reclamo.
Il cliente finale attiva la procedura del Servizio Conciliazione registrandosi alla piattaforma on line, compilando la maschera e allegando i documenti richiesti.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare le FAQ dell’ARERA:
https://www.arera.it/consumatori/lo-sportello-per-il-consumatore-energia-e-ambiente
Accedi al Servizio Conciliazione
http://conciliazione.arera.it/
In alternativa al Servizio Conciliazione, i clienti domestici può esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione presso gli organismi ADR (Alternative Dispute Resolution) iscritti nell’apposito elenco. Elenco completo degli organismi ADR:
https://www.arera.it/consumatori/conciliazione/adr-e-odr
L’accisa si applica alla quantità di energia consumata; i clienti domestici con potenza fino a 3 kW godono di aliquote agevolate per la fornitura nell’abitazione di residenza anagrafica.
L’IVA si applica sull’importo totale della bolletta. Attualmente, per le utenze domestiche è pari al 10%, per le utenze non domestiche è pari al 22%; alcune attività produttive godono dell’aliquota ridotta pari al 10%.
In caso di ritardato o di omesso pagamento anche parziale dei corrispettivi dovuti dal cliente finale disalimentabile ai sensi del contratto di fornitura di energia elettrica con il fornitore, trascorsi almeno 14 (quattordici) giorni dalla scadenza della fattura, il fornitore ha facoltà di inviare al cliente a mezzo di raccomandata oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), nei casi in cui il cliente abbia messo a disposizione il proprio indirizzo di posta elettronica, un preavviso di sospensione della fornitura recante indicazione del termine ultimo per il pagamento (di seguito anche: comunicazione di costituzione in mora).
Nel caso di clienti finali connessi in bassa tensione, in costanza di mora e senza alcun ulteriore preavviso, il fornitore potrà richiedere all’impresa distributrice la sospensione della fornitura richiesta di sospensione della fornitura che comporterà la riduzione della potenza, dopo un termine di 25 giorni solari dalla data di ricezione del cliente finale della raccomandata o della PEC di costituzione in mora. Per i clienti finali diversi dai clienti finali connessi in bassa tensione, il termine per presentare, in costanza di mora e senza alcun ulteriore preavviso, la richiesta di sospensione della fornitura, è di 40 giorni solari dalla data di ricezione da parte del cliente finale della raccomandata o della PEC di costituzione in mora.
Il fornitore ha il diritto di richiedere all’impresa distributrice, in caso di morosità del cliente, qualora tecnicamente fattibile, la riduzione di potenza o la sospensione della fornitura di energia elettrica per uno o più punti di prelievo nella titolarità del medesimo cliente, qualora sia decorso un termine comunque non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento e nel rispetto dei termini minimi di cui sopra.
In tale ipotesi, il fornitore si riserva il diritto di chiedere al cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare previsto da ARERA.
Qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima di procedere alla sospensione della fornitura, verrà effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del cliente finale connesso in bassa tensione, senza alcun ulteriore preavviso verrà effettuata la sospensione della fornitura.
In tutti i casi di sospensione della fornitura o riduzione della potenza, restano a carico del Cliente, oltre alle somme dovute per gli importi fatturati, i relativi interessi e le spese sostenute per il recupero del credito, anche tutti gli oneri relativi alle procedure di sospensione e di eventuale riattivazione della fornitura di energia elettrica, salvo il maggior danno.
Il Cliente ha diritto a ricevere i seguenti indennizzi automatici:
a) euro 30 (trenta) nel caso in cui sia stata effettuata una riduzione di potenza o la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;
b) euro 20 (venti) nel caso in cui sia stata effettuata una riduzione di potenza o la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante alternativamente:
- I. il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
- II. il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al distributore per la sospensione della fornitura o la riduzione di potenza.
In questi casi al cliente finale non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura.
Il fornitore corrisponde al cliente finale il suddetto indennizzo automatico direttamente o in occasione della prima fattura utile, attraverso detrazione dall’importo addebitato nella medesima fattura. In ogni caso l’indennizzo automatico, ove dovuto, deve comunque essere corrisposto al cliente finale entro 8 mesi dal verificarsi della sospensione o della riduzione di potenza.
Bonus sociale sulla fornitura di energia elettrica
Da gennaio 2009 è attivo il cosiddetto “bonus sociale” (ovvero “il regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di energia elettrica”).
Tale compensazione, sotto forma di sconto applicato nella bolletta per la fornitura di energia elettrica, è uno strumento introdotto dal Governo che ha l’obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico e/o fisico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per energia elettrica.
Le condizioni necessarie per avere diritto ai bonus sociale per disagio economico sono:
- appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro, oppure
- appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro, oppure
- appartenere ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.
Uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve essere intestatario di un contratto di fornitura elettrica con tariffa per usi domestici e attivo. Ogni nucleo familiare ha diritto a un solo bonus per tipologia – elettrico, gas, idrico – per anno di competenza.
Dal 1° gennaio 2021 tutti i bonus sociali per disagio economico, tra cui quello elettrico, saranno riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza che questi debbano presentare domanda.
Sarà sufficiente che ogni anno, a partire dal 2021, il cittadino/nucleo familiare presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l’attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate (es.: assegno di maternità, mensa scolastica, bonus bebè ecc.).
Hanno invece diritto al bonus sociale per disagio fisico tutti i clienti domestici presso i quali vive un soggetto affetto da grave malattia, costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita.
Per accedere al bonus sociale per disagio fisico il cittadino deve recarsi presso il proprio Comune di residenza o presso altro istituto da questo designato, presentando l’apposita modulistica compilata in ogni sua parte. Il modulo è reperibile sul sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente www.arera.it.
Per compilare il modulo sono necessarie le informazioni relative al contratto di fornitura di energia elettrica (facilmente reperibili sulle bollette). Per richiedere il bonus sociale è inoltre indispensabile una apposita certificazione della ASL, unitamente alla copia del proprio documento di identità. Non è richiesta la presentazione dell’ISEE.
I due bonus (bonus sociale per disagio economico e bonus sociale per disagio fisico) sono cumulabili qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.
Ulteriori informazioni: Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente www.arera.it o chiamare lo Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente al numero verde 800.166.654.
| Fonti primarie utlizzate | Composizione del mix energetico per contratto (energia verde) | Composizione del mix energetico nazionale utilizzato per la produzione dell’energia elettrica immessa nel sistema elettrico | Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica venduta dal fornitore |
| Anno 2024 | Anno 2024 | Anno 2024 | |
| Fonti rinnovabili | 100% | 51,83% | 8,04% |
| Carbone | 0% | 1,52% | 11,88% |
| Lignite | 0% | ND | 0% |
| Gas naturale | 0% | 42,01% | 66,51% |
| Prodotti petroliferi | 0% | 0,47% | 1,11% |
| Nucleare | 0% | 0% | 5,03% |
| Altre fonti | 0% | 4,17% | 7,43% |
Addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche
Il canone tv è dovuto da chiunque abbia un apparecchio televisivo, si paga una sola volta all’anno e una sola volta per famiglia anagrafica a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione.
Il canone tv viene addebitato direttamente in bolletta dai gestori di fornitura elettrica. Dal 2016, infatti, è stata introdotta la presunzione di detenzione di un apparecchio televisivo in presenza di un’utenza per la fornitura di energia elettrica residenziale.
I dati personali raccolti per la fornitura dell’energia elettrica sono quindi utilizzati, in base alla tipologia di cliente domestico residente, anche ai fini dell’individuazione dell’intestatario del canone di abbonamento e del relativo addebito contestuale alla bolletta, che, in caso di cliente domestico residente, avverrà senza ulteriori verifiche sulla residenza.
Per ulteriori informazioni si invita a consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate e della Rai.
Queste informazioni sono riportate nel documento numero 4.
Il glossario della bolletta per la fornitura di energia elettrica è consultabile sul sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA):
https://www.arera.it/bolletta/glossario-dei-termini
Downloads Cliente altri usi
Contatto:
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Via Plan de Corones, 38
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Lu-Gio. ore 8-12 & 14-16
Venerdi: ore 8-12
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