Info Clienti:
Il Servizio Conciliazione dell’Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA) è uno strumento gratuito di tutela dei clienti finali di energia elettrica e gas, che agevola la risoluzione della controversia insorta con l’operatore (venditore e/o distributore di energia), facendo incontrare le parti via web o in call conference alla presenza di un conciliatore in veste di facilitatore dell’accordo.
Il tentativo di conciliazione dinanzi al Servizio Conciliazione è obbligatorio quale condizione di procedibilità dell’azione giudiziale.
Possono attivare il Servizio Conciliazione per il settore elettrico: tutti i clienti domestici e i clienti non domestici connessi in bassa tensione (BT) e media tensione (MT).
L’eventuale accordo concluso tra le parti al termine della procedura è titolo esecutivo, cioè può essere fatto valere dinanzi al giudice competente in caso di mancato rispetto degli impegni assunti.
È possibile presentare la domanda di conciliazione al Servizio Conciliazione dopo aver presentato reclamo scritto all’operatore e aver ricevuto una risposta scritta ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 40 giorni dall’invio del reclamo.
Il cliente finale attiva la procedura del Servizio Conciliazione registrandosi alla piattaforma on line, compilando la maschera e allegando i documenti richiesti.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare le FAQ dell’ARERA: www.arera.it/it/schede/C/faq-servconc.htm
Accedi al Servizio Conciliazione http://conciliazione.arera.it/
In alternativa al Servizio Conciliazione, i clienti domestici può esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione presso gli organismi ADR (Alternative Dispute Resolution) iscritti nell’apposito elenco. Elenco completo degli organismi ADR: https://www.arera.it/it/consumatori/concilia_dati.htm
L’accisa si applica alla quantità di energia consumata; i clienti domestici con potenza fino a 3 kW godono di aliquote agevolate per la fornitura nell’abitazione di residenza anagrafica.
L’IVA si applica sull’importo totale della bolletta. Attualmente, per le utenze domestiche è pari al 10%, per le utenze non domestiche è pari al 22%; alcune attività produttive godono dell’aliquota ridotta pari al 10%.
In caso di ritardato o di omesso pagamento anche parziale dei corrispettivi dovuti dal Cliente, trascorsi almeno 14 (quattordici) giorni dalla scadenza della fattura, il Fornitore ha facoltà di inviare al Cliente a mezzo di raccomandata oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), nei casi in cui il Cliente abbia messo a disposizione il proprio indirizzo di posta elettronica, un preavviso di sospensione della fornitura recante indicazione del termine ultimo per il pagamento (di seguito anche: comunicazione di costituzione in mora).
Il Fornitore, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente connesso in bassa tensione, potrà, senza ulteriori avvisi, richiedere al Distributore la sospensione della fornitura finalizzata alla riduzione della potenza decorso inutilmente il termine di 25 (venticinque) giorni solari dalla ricezione da parte del Cliente della relativa raccomandata o della PEC di costituzione in mora. Il Fornitore, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente finale non connesso in bassa tensione, potrà, senza ulteriori avvisi, richiedere al Distributore la sospensione della fornitura decorso inutilmente il termine di 40 (quaranta) giorni solari dalla ricezione da parte del Cliente della relativa raccomandata o della PEC di costituzione in mora. In tal caso il Fornitore ha il diritto di richiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare previsto dall’ARERA.
Il Fornitore ha il diritto di richiedere al Distributore, in caso di morosità del Cliente, qualora tecnicamente fattibile, la riduzione di potenza o la sospensione della fornitura di energia elettrica per uno o più punti di prelievo nella titolarità del medesimo Cliente, qualora sia decorso un termine comunque non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento e nel rispetto dei termini minimi di cui al comma precedente.
La comunicazione di costituzione in mora conterrà altresì le modalità attraverso le quali il Cliente comunica l’avvenuto pagamento degli insoluti al Fornitore.
Qualora la costituzione in mora sia relativa ad importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali il Cliente non ha eccepito la prescrizione, pur sussistendone i presupposti, la comunicazione di costituzione in mora riporta l’ammontare di tali importi e l’indicazione testuale delle modalità di esercizio del diritto da parte del Cliente.
Nel caso di clienti finali connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima di procedere alla sospensione della fornitura, verrà effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al quindici percento della potenza disponibile e, decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, senza alcun ulteriore preavviso verrà effettuata la sospensione della fornitura.
Una volta sospesa la fornitura, il Cliente che intenda ottenere la riattivazione della fornitura, dovrà inviare al Fornitore la documentazione attestante l’avvenuto pagamento degli insoluti.
Una volta sospesa la fornitura, a fronte del perdurante inadempimento del Cliente, il Fornitore ha diritto, in ogni momento, di dichiarare risolto il Contratto e di ottenere dal Cliente il risarcimento di qualsivoglia danno eventualmente subito in seguito al ritardato o mancato pagamento.
Ove l’intervento di sospensione della fornitura non sia fattibile, il Fornitore potrà ricorrere, previa fattibilità tecnica, all’interruzione della fornitura, ponendo i relativi oneri a carico del Cliente. L’esecuzione dell’intervento comporterà, con effetto dalla relativa data, la risoluzione di diritto del Contratto.
Ove l’intervento di interruzione della fornitura non sia tecnicamente fattibile, il Fornitore ha diritto di dichiarare risolto il Contratto.
In tutti i casi di sospensione della fornitura o riduzione della potenza, restano a carico del Cliente, oltre alle somme dovute per gli importi fatturati, i relativi interessi e le spese sostenute per il recupero del credito, anche tutti gli oneri relativi alle procedure di sospensione e di eventuale riattivazione della fornitura di energia elettrica, salvo il maggior danno.
Il Cliente ha diritto a ricevere i seguenti indennizzi automatici:
- euro 30 (trenta) nel caso in cui, nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora, la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza;
- euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante alternativamente:
- il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
- il mancato rispetto del termine minimo di 3 (tre) giorni tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore per la sospensione della fornitura o riduzione di potenza.
In questi casi al Cliente finale non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura.
In caso di sospensione della fornitura, recesso da parte del Cliente, salvo il caso di recesso esercitato per cambio del fornitore, o risoluzione del Contratto, il Fornitore potrà richiedere al Distributore dell’energia elettrica la cessazione amministrativa del Punto di Prelievo.
Bonus sociale sulla fornitura di energia elettrica
Da gennaio 2009 è attivo il cosiddetto “bonus sociale” (ovvero “il regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di energia elettrica”).
Tale compensazione, sotto forma di sconto applicato nella bolletta per la fornitura di energia elettrica, è uno strumento introdotto dal Governo che ha l’obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico e/o fisico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per energia elettrica.
Le condizioni necessarie per avere diritto ai bonus sociale per disagio economico sono:
- appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro, oppure
- appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro, oppure
- appartenere ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.
Uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve essere intestatario di un contratto di fornitura elettrica con tariffa per usi domestici e attivo. Ogni nucleo familiare ha diritto a un solo bonus per tipologia – elettrico, gas, idrico – per anno di competenza.
Dal 1° gennaio 2021 tutti i bonus sociali per disagio economico, tra cui quello elettrico, saranno riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza che questi debbano presentare domanda.
Sarà sufficiente che ogni anno, a partire dal 2021, il cittadino/nucleo familiare presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l’attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate (es.: assegno di maternità, mensa scolastica, bonus bebè ecc.).
Hanno invece diritto al bonus sociale per disagio fisico tutti i clienti domestici presso i quali vive un soggetto affetto da grave malattia, costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita.
Per accedere al bonus sociale per disagio fisico il cittadino deve recarsi presso il proprio Comune di residenza o presso altro istituto da questo designato, presentando l’apposita modulistica compilata in ogni sua parte. Il modulo è reperibile sul sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente www.arera.it.
Per compilare il modulo sono necessarie le informazioni relative al contratto di fornitura di energia elettrica (facilmente reperibili sulle bollette). Per richiedere il bonus sociale è inoltre indispensabile una apposita certificazione della ASL, unitamente alla copia del proprio documento di identità. Non è richiesta la presentazione dell’ISEE.
I due bonus (bonus sociale per disagio economico e bonus sociale per disagio fisico) sono cumulabili qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.
Ulteriori informazioni: Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente www.arera.it o chiamare lo Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente al numero verde 800.166.654.
Composizione del mix iniziale nazionale utilizzato per la produzione dell’energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nei due anni precedenti
Fonti primarie utilizzate | Anno 2022* | Anno 2023** |
Fonti rinnovabili | 36,95% | 46,31% |
Carbone | 8,34% | 5,27% |
Gas naturale | 48,66% | 42,99% |
Prodotti petroliferi | 1,16% | 0,90% |
Nucleare | 0% | 0% |
Altre fonti | 4,89% | 4,53% |
* dato consuntivo
** dato pre-consuntivo
Fonte: Acquirente Unico SpA
Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica venduta nei due anni precedenti
Fonti primarie utilizzate | Anno 2022* | Anno 2023** |
Fonti rinnovabili | 7,30% | 7,02% |
Carbone | 16,58% | 18,96% |
Gas naturale | 65% | 62,32% |
Prodotti petroliferi | 1,70% | 1,66% |
Nucleare | 2,81% | 2,99% |
Altre fonti | 6,61% | 7,05% |
* dato consuntivo
** dato pre-consuntivo
Fonte: Acquirente Unico SpA
Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica verde venduta dall’Officina Elettrica San Vigilio di Marebbe SPA nei due anni precedenti
Fonti primarie utilizzate | Anno 2022 | Anno 2023 |
Fonti rinnovabili | 100% | 100% |
Carbone | 0% | 0% |
Gas naturale | 0% | 0% |
Prodotti petroliferi | 0% | 0% |
Nucleare | 0% | 0% |
Altre fonti | 0% | 0% |
Addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche
Il canone tv è dovuto da chiunque abbia un apparecchio televisivo, si paga una sola volta all’anno e una sola volta per famiglia anagrafica a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione.
Il canone tv viene addebitato direttamente in bolletta dai gestori di fornitura elettrica. Dal 2016, infatti, è stata introdotta la presunzione di detenzione di un apparecchio televisivo in presenza di un’utenza per la fornitura di energia elettrica residenziale.
I dati personali raccolti per la fornitura dell’energia elettrica sono quindi utilizzati, in base alla tipologia di cliente domestico residente, anche ai fini dell’individuazione dell’intestatario del canone di abbonamento e del relativo addebito contestuale alla bolletta, che, in caso di cliente domestico residente, avverrà senza ulteriori verifiche sulla residenza.
Per ulteriori informazioni si invita a consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate e della Rai.
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